Previmoda - Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda. Elenco delle scorciatoie da tastiera: Per tornare alla home page premere alt h. | Per andare ai contenuti della pagina premere alt 1. | Per andare alla form di ricerca premere alt 2. | Per tornare in cima alla pagina premere alt 9. | Per andare alla mappa del sito premere alt m. | Per andare alle dichiarazioni di accessibilità premere alt b. | Per contattare il fondo pensione premere alt 6. Vai ai contenuti di questa pagina
   Fondo Pensione dei dipendenti
della Banca Popolare di Milano
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Come contribuire

Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del dipendente, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando, oppure mediante il solo conferimento del TFR maturando.

Il lavoratore può iscriversi e iniziare a contribuire tramite il versamento del Tfr maturando nel fondo pensione  nonché una sua contribuzione, ricevendo così il contributo da parte del datore di lavoro.

Modalità esplicita
Per  i  lavoratori  iscritti  ad  un  Fondo  Pensione  prima  del  28  aprile  1993,  che trasferiscono tale  posizione  o comunque non la riscattano, il contributo è così suddiviso:

Contributo individuale     1% Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro
Contributo società 3% Commisurata alla retribuzione imponibile ai fini dell’Assicurazione generale obbligatoria

Per i  lavoratori nuovi assunti o già iscritti ad un  Fondo Pensione  dopo il 28 aprile 1993, il contributo è così suddiviso:

Contributo individuale   1%
Contributo società Per i dipendenti di 1^ occupazione

2,30% In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Per i dipendenti non di 1^ occupazione

2,50% In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Per  quanto  riguarda  il  versamento  del  TFR  MATURANDO  dal  01  gennaio  2007,  si  precisa  che,  in  caso  di  adesione  al Fondo Pensione:

  1. il lavoratore  nuovo  assunto  iscritto  alla  previdenza  Obbligatoria  dopo  il  28 aprile 1993 (prima occupazione) può destinare integralmente il TFR maturando al Fondo;
  2. il  lavoratore  nuovo  assunto  iscritto  alla  previdenza  Obbligatoria  prima  del  28  aprile  1993  (non   di  prima occupazione) può scegliere se destinare anche solo una parte del TFR maturando al Fondo.

PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE
In  seguito  alla  perdita  dei  requisiti  di  partecipazione ,  qualora l’associato eserciti il diritto di mantenimento della posizione presso il Fondo, può continuare a contribuire al Fondo fino alla maturazione del diritto alla prestazione complementare. L’associato che abbia maturato almeno 1 anno di contribuzione a forme pensionistiche complementari, può proseguire  volontariamente  la  contribuzione  a  proprio  carico  anche  oltre  il  raggiungimento  dell’età pensionabile di anzianità prevista dal sistema obbligatorio di appartenenza.
 
SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE
L’associato può sospendere la contribuzione al Fondo. Sospendo la sua contribuzione viene meno l’obbligo da parte dell’azienda di contribuire alla sua posizione.
 
CONTRIBUTI NON DEDOTTI
La  deduzione  dei  contributi  è  effettuata,  ad  esclusione  di  quelli  versati  a  favore  dei  familiari  fiscalmente  a carico, dal datore di lavoro. I contributi eventualmente non dedotti o già tassati al momento del versamento, possono  essere  comunicati  al  Fondo  entro  e non  oltre  il  31  dicembre  dell’anno  successivo  a  quello  di  riferimento,  compilando  l’apposito  modulo predisposto dal Fondo.
 

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Glossario
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