Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del dipendente, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando, oppure mediante il solo conferimento del TFR maturando.
Il lavoratore può iscriversi e iniziare a contribuire tramite il versamento del Tfr maturando nel fondo pensione nonché una sua contribuzione, ricevendo così il contributo da parte del datore di lavoro.
Modalità esplicita
Per i lavoratori iscritti ad un Fondo Pensione prima del 28 aprile 1993, che trasferiscono tale posizione o comunque non la riscattano, il contributo è così suddiviso:
| Contributo individuale | 1% Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro |
| Contributo società | 3% Commisurata alla retribuzione imponibile ai fini dell’Assicurazione generale obbligatoria |
Per i lavoratori nuovi assunti o già iscritti ad un Fondo Pensione dopo il 28 aprile 1993, il contributo è così suddiviso:
| Contributo individuale | 1% | |
| Contributo società | Per i dipendenti di 1^ occupazione |
2,30% In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. |
| Per i dipendenti non di 1^ occupazione |
2,50% In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. |
Per quanto riguarda il versamento del TFR MATURANDO dal 01 gennaio 2007, si precisa che, in caso di adesione al Fondo Pensione:
PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE
In seguito alla perdita dei requisiti di partecipazione , qualora l’associato eserciti il diritto di mantenimento della posizione presso il Fondo, può continuare a contribuire al Fondo fino alla maturazione del diritto alla prestazione complementare. L’associato che abbia maturato almeno 1 anno di contribuzione a forme pensionistiche complementari, può proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile di anzianità prevista dal sistema obbligatorio di appartenenza.
SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE
L’associato può sospendere la contribuzione al Fondo. Sospendo la sua contribuzione viene meno l’obbligo da parte dell’azienda di contribuire alla sua posizione.
CONTRIBUTI NON DEDOTTI
La deduzione dei contributi è effettuata, ad esclusione di quelli versati a favore dei familiari fiscalmente a carico, dal datore di lavoro. I contributi eventualmente non dedotti o già tassati al momento del versamento, possono essere comunicati al Fondo entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento, compilando l’apposito modulo predisposto dal Fondo.
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