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07/11/2012

Informativa per gli iscritti per eventi sismici Emilia Romagna

Il comma 4 dell’art. 11 del D.L. 10 Ottobre 2012 n. 174 ha disposto: “Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all’articolo 11, comma 7, lettere b/ e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall’articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.”

Secondo il disposto letterale della disposizione sopra evidenziata la norma stabilisce che:

  • i soggetti residenti nelle province sopra indicate possono ottenere anticipazioni nella misura del 75% anche per le causali di cui all’art. 11 comma 7 lettera B (acquisto e ristrutturazione 1° casa) e D (ulteriori esigenze) ancorché non siano ancora trascorsi 8 anni dalla data di iscrizione al Fondo;
  • le anticipazioni di cui sopra (per i montanti maturati dall’01.01.2007) sono soggette ad una ritenuta definitiva del 15% (anziché del 23%) eventualmente ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari (con il limite massimo di riduzione del 6%).

Si precisa tuttavia che il decreto dovrà essere convertito in legge entro il 10 dicembre p.v.
L’attuale testo può presentare qualche elemento di incertezza applicativa: il 75% può essere richiesto anche per ulteriori esigenze (art. 11 comma 7 lettera C)? Può essere esteso anche ai soggetti che non hanno subito danni dagli eventi sismici?  

E’ pertanto verosimile che sull’argomento da parte di Covip e dell’Agenzia delle Entrate (per quanto riguarda la tassazione) vengano forniti opportuni chiarimenti dopo la conversione in legge.

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