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20/02/2013

Comunicazione per Esodandi

L’accesso al Fondo di solidarietà (più noto con il termine Fondo esuberi) è da considerare, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, equiparato ad una procedura di mobilità.
Tale condizione costituisce presupposto per il riconoscimento, su richiesta dell’interessato, del riscatto parziale di cui all’art. 14, comma 2, lettera b) del D.lgs. 252/2005 ( cioè possibilità di richiedere la liquidazione, da parte dell’iscritto interessato, della posizione individuale maturata nella misura massima del 50%).

 

Non esiste un termine entro il quale l’associato che ha aderito al Fondo di solidarietà deve richiedere il riscatto, ma questo può essere richiesto in qualsiasi tempo da quando lo stesso è entrato in mobilità e sino al momento in cui matura il diritto alla pensione.
 
I soggetti che si trovano nella situazione descritta ( cosidetti  “esodati”) sono da considerare a tutti gli effetti iscritti al Fondo ( purchè non richiedano il riscatto dell’intera posizione) e pertanto conservano tutti i diritti previsti dallo Statuto e Nota Informativa ( diritto di usufruire dell’istituto delle anticipazioni compreso) e ciò indipendentemente dal fatto che in sede di adesione al Fondo di solidarietà abbiano convenuto o meno con l’Azienda di continuare il versamento dei contributi al Fondo nelle percentuali previste.

Il riscatto parziale è soggetto alla tassazione qui di seguito riportata:

VECCHI ISCRITTI

- Per il montante maturato sino al 31/12/2000 (al netto dei rendimenti soggetti a tassazione con aliquota definitiva del 12,50% e tenuto conto delle detrazioni previste): aliquota TFR calcolata dall’Azienda
- Per il montante maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 ( al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti) : tassazione separata calcolata dal Fondo con gli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR

- Per il montante maturato dal 1/1/2007 ( al netto dei rendimenti e al netto di eventuali contributi non dedotti): tassazione a titolo definitivo con aliquota del 15% (ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione al Fondo oltre i 15 e con deduzione massima di 6 punti percentuali)                                                                        

Per coloro che hanno versato al Fondo anche il TFR pregresso, relativamente al montante maturato a tutto il 31/12/2000, la tassazione sarà effettuata dal Fondo a tassazione separata la cui aliquota sarà determinata con i criteri previsti per la tassazione del TFR.

Si segnala che nel caso in cui un iscritto che ha aderito al Fondo di Solidarietà e non ha concordato con l’Azienda di  continuare a versare i contributi al Fondo, formuli la richiesta di voler riscattare l’intera posizione maturata, sulla parte della liquidazione che eccede il 50% verrà applicata la seguente tassazione ( se opta espressamente per il sistema di tassazione previsto dal D.lgs. 252/05):

- Quota maturata sino al 31/12/2000: tassazione definitiva con aliquota TFR

- Quota maturata dal 1/1/2001 al 31/12/2006 : aliquota progressiva corrente, con obbligo di di dichiarazione (il reddito farà quindi cumulo con gli altri redditi)

- Quota maturata dal 1/1/2007: tassazione definitiva con aliquota del 23%

Qualora non venga esplicitata l’opzione di cui al D.lgs. 252 (entrato in vigore il 1° Gennaio 2007) la tassazione avverrà secondo la normativa vigente sino al 31/12/2006.

NUOVI ISCRITTI

Tutti i montanti maturati sino al 31/12/2006 saranno soggetti a tassazione separata calcolata dal Fondo secondo i criteri stabiliti per la tassazione del TFR, ferme restando le esclusioni sopra specificate ( fatta eccezione per i rendimenti maturati a tutto il 31/12/2000 che non saranno soggetti all’aliquota del 12,50% ma a tassazione separata con aliquota determinata secondo i criteri stabiliti per la tassazione del TFR).

In caso di liquidazione totale  sulla parte da considerarsi volontaria (l’ulteriore 50%) l’imponibile maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 verrà assoggettato a tassazione progressiva e dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi, in quanto farà cumulo con gli altri redditi percepiti dall’interessato.

Si precisa che in sede di riscatto parziale ( nel caso in argomento solo il 50%) saranno devoluti per primi i montanti maturati al 31/12/2000, poi quelli maturati nel periodo 1/1/2001 – 31/12/2006 e successivamente quelli maturati dal 1/1/2007. Il riscatto parziale si deve intendere come liquidazione definitiva (al contrario delle anticipazioni)

Al fine di poter verificare la propria posizione individuale, è possibile accedere all’area riservata del sito del fondo, dove si potrà consultare i versamenti effettuati e l’intera posizione individuale maturata.

 

Per ulteriori informazioni, cilcca qui per scaricare la risposta a quesito da parte dell'Autorità di Vigilanza - Covip

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