Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentire agli iscritti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME godono di una disciplina fiscale di particolare favore.
I CONTRIBUTI
I contributi versati sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non deve essere considerato il flusso di TFR conferito, mentre deve essere incluso il contributo eventualmente versato dal datore di lavoro.
Nel caso in cui si sia iscritti contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione si deve tener conto del totale delle somme versate.
In presenza di particolari condizioni, chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 può dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro.
I RENDIMENTI
I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell’11%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.
Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei documenti di FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME sono quindi già al netto di questo onere.
LE PRESTAZIONI
Le prestazioni erogate da FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo.
Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un’aliquota del 15% decrescente all’aumentare degli anni di partecipazione al Fondo, fino ad un'aliquota minima del 9%.
Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.
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