Anticipazione
L’Associato può richiedere un anticipo della posizione maturata per i seguenti casi e nelle seguenti misure:
- in qualsiasi momento e nella misura massima del 75% del montante accumulato, per spese sanitarie a seguito di gravissime patologie e per interventi straordinari afferenti a sé e ai propri familiari;
- dopo 8 anni di contribuzione ad una qualsiasi forma di previdenza complementare e nella misura massima del 75% del montante accumulato, per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa per sé e per i figli;
- 8 anni di contribuzione ad una qualsiasi forma di previdenza complementare e nella misura massima del 30% del montante accumulato, per ulteriori necessità dell’associato.
A tutti gli Associati, ai quali sia stata erogata un'anticipazione, è riconosciuta la facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo.
La Struttura del Fondo effettua la liquidazione di norma entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Riscatto
L’Associato può riscattare l’intera posizione personale (100%) in caso di:
- invalidità permanente che comporti una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa;
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 48 mesi;
- decesso. In questo caso, quanto maturato nel Conto Individuale andrà ai diversi beneficiari - persone fisiche o giuridiche – designati dallo stesso.
Solo in mancanza di questi ultimi agli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale rimane acquisita al Fondo Pensione e ridistribuita tra gli iscritti;
- perdita dei requisiti di partecipazione. In questo caso il trattamento fiscale è meno favorevole rispetto alle altre fattispecie.
Nel caso tali eventi si verifichino nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per l’accesso alla prestazione finale l’Associato può richiedere direttamente l’erogazione della prestazione complementare.
L’Associato può inoltre richiedere di riscattare parzialmente la posizione personale, nella misura del 50%, in caso di:
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo tra 12 e 48 mesi;
- mobilità e cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
- procedure di esodo incentivato.
In seguito alla perdita dei requisiti di partecipazione, qualora l’Associato eserciti il diritto di mantenimento della posizione presso il Fondo, può continuare a contribuire.
Trasferimento
Nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione durante la fase di accumulo l’Associato può trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare cui accede in relazione alla nuova attività lavorativa.
In tutti gli altri casi il trasferimento (volontario) può avvenire dopo almeno due anni di partecipazione al Fondo.